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Denuncia di inizio attività

Martedì 17 Febbraio 2009 09:46 Stampa  E-mail 

cosa

Sono realizzabili mediante “denuncia di inizio attività” gli interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono esclusi gli interventi per i quali è necessario il “permesso di costruire”, o gli interventi definiti “attività edilizia libera”, quali: manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui sopra.

chi

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività.

 

come

Almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deposita all’Ufficio Edilizia Privata o allo Sportello ComUnico la denuncia redatta sull’apposito modello, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che assicuri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l'intervento, va presentato un certificato di collaudo finale, con il quale il progettista o un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

dove

PER INFORMAZIONI

Ufficio Edilizia Privata
Piazza Gabbin, 1
Preganziol (TV)
telefono 0422.632294
fax 0422.632275

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
edilizia privata
9:00-12:00
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9:00-12:00
16:30-18:00
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PER DEPOSITO DELLA DENUNCIA

Comunico - Sportello unico per i servizi integrati al cittadino
Piazza G. Gabbin, 12
Preganziol (TV)
telefono 0422.632333
fax 0422.632264
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costi

Nessun costo per la modulistica.
Diritti di segreteria variabili a seconda del tipo di intervento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 05 Gennaio 2010 17:12