Attività di somministrazione di alimenti e bevande
come
Per esercitare l'attvità di somministrazione di alimenti e bevande occorre richiedere ed ottenere l'autorizzazione dal Comune. Il modulo di richiesta è reperibile su www.unicoperlimpresa.it.
Il rilascio di autorizzazione per una nuova apertura di Esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato all'osservanza dei criteri e parametri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione, in attuazione della Legge Regione Veneto n. 29/2007.
Per l'apertura di bar, ristoranti o pizzerie, dove si esercita l'attività di somministrazione, è necessario aver conseguito:
- l'Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- l'Attestazione di avvenuta registrazione della D.I.A. sanitaria presentata, oppure aver presentato da almeno 30 giorni la D.I.A. sanitaria all'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso per l'esercizio dell'attività di somministrazione (così si perfeziona per silenzio/assenso)
Il richiedente deve avere la disponibilità dei locali ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di sorvegliabilità dei locali medesimi ai sensi del D.M. 17/12/92 n. 564.
La tutela dall'inquinamento acustico deve essere dimostrata mediante la presentazione di una "Valutazione Previsionale di Clima Acustico", redatta da tecnico abilitato, relativa agli impianti in uso e alle attività accessorie di intrattenimento che si intendono svolgere (musica, tv, ecc). Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
dove
Ufficio Servizi per le Imprese Attività Produttive:
Piazza G. Gabbin, 1 - Preganziol
telefono 0422.632295
fax 0422 632274
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| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
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| attivita produttive | |||||
| 9:00-12:00 - | - - | - - | 9:00-12:00 16:30-18:00 | - - | - - |
novità
La nuova Legge Regionale n. 29/2007 prevede una tipologia unica di autorizzazione, ossia con una sola autorizzazione possono essere gestiti sia i Bar che i Ristoranti, Pub, ecc.
La concreta individuazione della tipologia di somministrazione autorizzata dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura (dei locali) alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nella "Attestazione di avvenuta registrazione", documento rilasciato dall'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso competente, che ha sostituito l'Autorizzazione sanitaria (per informazioni consultare il sito del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso su www.usll.tv.it).
requisiti
I requisiti necessari per esercitare l'attività sono i seguenti:
- requisiti indicati all'ari. 5 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (antimafia);
- requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.LP.5. n. 773/1931 e dall'art. 4 della L.R.V. n. 29/2007;
- requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, che devono essere posseduti: dal titolare se Ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di Società; se il legale rappresentante è privo del requisito professionale, deve essere nominato un procuratore in possesso dei requisiti;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- per gli stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità;
- disponibilità dei locali, che devono essere sorvegliabili ai sensi del D.M. 17/12/1992, n. 564;
- agibilità edilizia per la destinazione d'uso commerciale.
subingresso
Nel caso di subingresso nell'attività di somministrazine di alimenti e bevande, per cessione d'azienda, o per affitto dell'azienda, o per causa di morte, il subentrante può iniziare l'attività previa comunicazione al Comune del "subingresso", purchè in possesso dei requisiti professionali e morali. Se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di 180 giorni dalla data di trasferimento o di apertura della successione, decade dall'autorizzazione.
Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 4, comma 6, della L.R. 29/2007, purchè in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività previa presentazione al Comune della domanda di rilascio dell'autorizzazione. Il Comune rilascerà l'autorizzazione dopo aver accertato il possesso dei requisiti professionali da documentare entro 180 giorni dall'apertura della successione, salvo proroga del Comune quanto il ritardo non risulta imputabile all'interessato.
Il modello da utilizzare è disponibile su: www.unicoperlimpresa.it
altre informazioni
Gli orari di apertura e di chiusura dell'Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati al Comune. Il modello da utilizzare è disponibile su: www.unicoperlimpresa.it
Il caso di cessazione dell'attività, o di sospensione, va inoltrata la comunicazione al Comune utilizzando la modulistica disponibile nel medesimo sito sopra indicato.














