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Norme in materia di Certificati e Dich. Sostitutive

Lunedì 02 Gennaio 2012 14:04 Stampa  E-mail 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), ed alle modifiche apportate al DPR 445/2000 si comunica quanto segue:

dal 1° gennaio 2012

  1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di agli art. 46 e 47 del  DPR 445/2000.

  2. Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D'UFFICIO le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

L'Ufficiale d'anagrafe e di stato civile continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati.

I certificati riporteranno, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e saranno assoggettati all'imposta di bollo in conformità alla normativa vigente.

L'esenzione dall'imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa in essere preveda l'esenzione dall'imposta stessa.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che  fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2 DPR 445).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 d.p.r. 445),  non si paga l'imposta di bollo ne' diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Longo Gianna