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Diritto di accesso agli atti

Giovedì 27 Novembre 2008 17:19 Stampa  E-mail 

cosa

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l’attività del Comune ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano; può essere esercitato anche nei confronti delle aziende, istituzioni, consorzi e società dipendenti o controllati dal Comune.
Oggetto del diritto di accesso sono:

  • i documenti amministrativi, formati dal Comune o posseduti per essere utilizzati
  • gli atti resi già conoscibili attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio
  • le informazioni di cui il Comune è in possesso

L’accesso si esercita nella forma di presa visione dell’atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento in quest’ultimo caso dei costi relativi alla riproduzione.
Il modulo per la richiesta è disponibile presso lo Sportello ComUnico.

chi

Ogni persona fisica o giuridica, istituzione, associazione ed organizzazione può esercitare il diritto di accesso nelle forme e nei modi previsti dal relativo regolamento.

  • Accesso agli atti istruttori di procedimenti in corso
    Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell’atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l’avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso, richiedendo ed ottenendo dall’Amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguarda; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall’Amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all’esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.

  • Esclusione e differimento del diritto di accesso agli atti e documenti
    L’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell’Amministrazione comunale può essere escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione a cura del responsabile del procedimento di accesso.
    L’esclusione ed il differimento di accesso sono previsti per le seguenti categorie di atti e documenti:
    • atti e documenti che riguardano la vita privata delle persone fisiche e di persone giuridiche
    • atti e documenti relativi ad attività di gruppi la cui divulgazione leda i loro interessi statutari
    • atti e documenti di carattere industriale, commerciale e finanziario la cui divulgazione leda gli interessi delle imprese
       
  • Azioni da attivare in caso di esclusione del diritto di accesso e di presa visione
    In caso di mancata risposta alla richiesta di accesso, entro i 30 giorni dall’invio, l’interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

dove

 Comunico - Sportello unico per i servizi integrati al cittadino
Piazza G. Gabbin, 12
Preganziol (TV)
telefono 0422.632333
fax 0422.632264
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Modulistica


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Download this file (AccessoDocumentiL241.pdf)Richiesta Accesso Documenti L. 241/90Modulo di richiesta di accesso agli atti amministrativi. Indichi nella richiesta tutti gli elementi che dimostrano l'esistenza del suo interesse alla conoscenza dell'atto.31 Kb
Ultimo aggiornamento: Sabato 06 Dicembre 2008 10:12