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Sportello Unico S.U.A.P.E.D.

Sabato 06 Dicembre 2008 09:38 Stampa  E-mail 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L’EDILIZIA PRIVATA - S.U.A.P.E.D.

Allo S.U.A.P.E.D. è affidato l’intero procedimento per istanze volte a realizzare gli interventi di localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
Rientrano tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
A tale Sportello gli interessati dovranno rivolgersi per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti medesimi.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive assicura l’accesso gratuito alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure di competenza, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché – a mezzo del Progetto Olimpo realizzato dalla C.C.I.A.A. di Treviso ( tel. 0422 595283 – 0422 595334 – fax 0422 595453 – www.tv.camcom.it ) – a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO S.U.A.P.E.D.

Procedimento per parere preliminare:
Lo S.U.A.P.E.D., su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari presentati con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale, urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
Lo S.U.A.P.E.D. si pronuncia entro 90 giorni.

 

Procedimento semplificato:
Per alcuni impianti a particolare rischio ambientale, quali ad esempio impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, oppure quando trattasi di interventi soggetti a valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazione.
Il procedimento che viene avviato è unico ed ha inizio con la presentazione di un’unica domanda allo S.U.A.P.E.D., il quale inoltra la documentazione pervenuta alle Amministrazioni che saranno chiamate ad esprimersi sul progetto (Azienda U.LS.S. n. 9, Vigili del Fuoco, ecc..).
Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire allo S.U.A.P.E.D. atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione.
Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto di legge, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto.

 


Procedimento mediante autocertificazione:
Il procedimento ha inizio con la presentazione allo S.U.A.P.E.D. di un’unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta di Permesso di Costruire, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati e sottoscritte dai medesimi unitamente al legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Tali autocertificazioni non possono riguardare impianti a particolare rischio ambientale, quali ad esempio impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, quando trattasi di interventi soggetti a valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché non possono riguardare materie per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di apposita autorizzazione.
Copia della domanda e della documentazione allegata viene trasmessa dallo S.U.A.P.E.D. alla Regione, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, agli Enti competenti per le verifiche.
Lo S.U.A.P.E.D. entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda può richiedere, per una sola volta, l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori.
Fermo restando la necessità dell’acquisizione dell’autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l’autocertificazione, il procedimento è concluso entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, ovvero dalla sua integrazione, salvo quanto risulti necessaria allo S.U.A.P.E.D. richiedere integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, oppure occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche e di settore o qualora il progetto si rilevi di particolare complessità.
Dove sia necessario il rilascio del Permesso di Costruire il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego del medesimo Permesso di Costruire.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra (i 60 giorni), la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti.
L’impresa è tenuta a comunicare allo S.U.A.P.E.D. l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto.
La realizzazione dell’opera è comunque subordinata al rilascio del Permesso di Costruire, ove necessario ai sensi della normativa vigente.

dove

Ufficio Servizi per le Imprese Attività Produttive:
Piazza G. Gabbin, 1 - Preganziol
telefono 0422.632295
fax 0422 632274
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
attivita produttive
9:00-12:00
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9:00-12:00
16:30-18:00
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Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2009 10:20