Attività edilizia libera – Art 6, c 1, lett e-bis DPR 380/2001

Edilizia Privata

Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità,  possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, e comunque, entro un termine non  superiore a centottanta giorni  comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale.


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Pagina aggiornata il 29/04/2025

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