IMU 2025
Novità IMU 2025
La informiamo che per l’anno 2025 l’Amministrazione Comunale ha confermato, con delibera di C.C. n. 74 del 19.12.2024, le aliquote e agevolazioni Imu dell’anno 2024. Le aliquote IMU 2025 sono state pubblicate nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono reperibili al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/risultato.htm
ALIQUOTE IMU 2025
DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU 2025 | IMU 2025 | Detrazioni |
Abitazioni principali di cat A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,6% | E. 200,00 |
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee 2025 uguale o inferiore ad E. 12.500,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50% | 0,9% | / |
Abitazioni concesse in comodato. Comodatario con Isee 2025 uguale o inferiore ad E. 9.000,00 (escluse cat. A1-A8 e A9). Se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50% | 0,76% | / |
Uffici e studi privati (cat. A/10), fabbricati artigianali (cat. catastale C/3), negozi (cat. catastale C/1) e fabbricati di cat. D (escluso la cat. Catastale D/5 e i fabbricati rurali ad uso strumentale) | 1% | / |
Fabbricati di categoria D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione, con fine di lucro) | 1,06% | / |
Fabbr. rurali ad uso strumentale | 0,1% | / |
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | 0,0‰ | / |
Terreni agricoli (se non ci sono i requisiti di legge per l’esenzione) | 0,9% | / |
Aree fabbricabili | 1,06% | / |
Immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari | 0,0‰ | / |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | 1,06% | / |
- I contribuenti residenti all’estero potranno usufruire, ai sensi dell’ 1 comma 48 L. n. 178/2020, della riduzione al 50% dell’Imu relativamente ad una sola abitazione, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, qualora siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
La pensione in regime internazionale è una pensione maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in un Paese estero in convenzione con l’Italia. Tale pensione deve essere erogata dallo Stato estero in cui risiede il contribuente. E’ obbligatoria la presentazione della dichiarazione Imu nei termini di legge, barrando la casella “riduzione” indicandovi il nr 4, che indica il caso di “Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”. Alla dichiarazione Imu dovrà essere allegata documentazione attestante l’esistenza della pensione in convenzione internazionale. Il contribuente può anche non essere cittadino italiano.
- A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’ 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “beni merce”), finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dal beneficio.
- La legge 197 del 29.12.2022 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, non disponibili né utilizzabili dal proprietario. In particolare, il comma 81 prevede l’esonero dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 e 633 cod. pen (violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o sia iniziata un’azione giudiziaria penale. Il contribuente deve presentare una comunicazione attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, allegando la denuncia presentata presso le competenti sedi. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. La dichiarazione Imu dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica.
VERSAMENTI IMU 2025
Scadenze di pagamento:
- ACCONTO: 16 giugno 2025
- SALDO: 16 dicembre 2025.
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: Entro il 16 giugno 2025
Allegati:
Pagina aggiornata il 16/06/2025