AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

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Iscrizione negli elenchi Comunali

Data:

03 Luglio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 sono invitati a iscriversi, entro il 31 LUGLIO p.v.  negli elenchi integrativi comunali.

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2025, 16:18

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