Ravvedimento operoso per pagamenti tardivi

Servizi Tributari

Che cos’è il ravvedimento operoso

La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il “RAVVEDIMENTO OPEROSO”.

Tale istituto, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni, prevede il versamento dell’imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

L’entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è necessario che “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore (cioè il il contribuente) o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” (art. 13, c. 1, D. Lgs 472 del 18.12.1997).

Si riportano di seguito le diverse scadenze per effettuare il ravvedimento operoso al fine di sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento, per omessa o infedele denuncia sulla base della tempestività del ravvedimento:

 SANZIONI

1)  OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO D’IMPOSTA

FATTISPECIE MODALITA’ RAVVEDIMENTO SANZIONE APPLICATA * INTERESSI AL TASSO LEGALE
Omesso o parziale versamento (RAVVEDIMENTO SPRINT) Versamento entro 14 giorni dalla scadenza del versamento 0,083% per ogni giorno di ritardo (1/10 dello 0,83% x giorno) Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo)
Omesso o parziale versamento (RAVVEDIMENTO BREVE) Versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del versamento 1,25%

(1/10 del 12,5%)

Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo)
Omesso o parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO) Versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del versamento 1,39%

(1/9 del 12,5%)

Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo)
Omesso o parziale versamento (RAVV. ORDINARIO) Versamento oltre 90 gg ma entro 1 anno dalla scadenza del versamento o entro il termine di presentazione della dichiarazione 3,125%

(1/8 del 25%)

Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo)
Omesso o parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE) Versamento oltre 1 anno dalla scadenza del versamento 3,57%

(1/7 del 25%)

Calcolati a giorni, per i giorni i ritardo (solo sul tributo)

 * Per la misura delle sanzioni minime vd art 13 del Dlgs 471/97.

2) OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU (art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 472/97).

Anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione è possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso procedendo alla presentazione tardiva entro 90 giorni dal termine di legge. Oltre tale termine la violazione non è sanabile.

La presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge esplica la sua efficacia limitatamente all’anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata per cui, qualora si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento.

FATTISPECIE MODALITA’ RAVVEDIMENTO SANZIONE APPLICATA INTERESSI
PRESENTAZIONE TARDIVA della 

dichiarazione IMU

Presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza

– pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione

– pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell’anno di cui alla

dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,

– se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00

 

 

3,33%

Se vi è stata omissione di pagamento nell’anno: sull’importo dovuto, calcolato a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza

– pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione

– pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell’anno di cui alla

dichiarazione di variazione, e degli interessi legali,

– se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00

 

 

10%

Se vi è stata omissione di pagamento nell’anno: sull’importo dovuto, calcolato a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

Versamenti

Per effettuare il versamento, il contribuente può utilizzare il modello F24 (reperibile presso gli uffici postali, gli Sportelli bancari o mediante compilazione on line) il cui utilizzo è completamente gratuito, oppure il bollettino di c/c postale, reperibile presso gli uffici postali, avendo cura, in entrambi i casi, di barrare la casella “Ravv”.

Per reperire i codici tributo, necessari per la compilazione del modello F24, vai alla sezione Codici tributo per il versamento.

Il contribuente dovrà versare le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta.

E’ possibile effettuare il calcolo dell’imposta dovuta utilizzando l’apposito programma messo a disposizione sul sito del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it), oppure rivolgersi a Patronati, CAF, Associazioni di categoria, studi commercialistici.

Pagina aggiornata il 28/04/2025

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