A chi è rivolto
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per:
- Cittadini italiani di cui almeno uno residente in questo Comune interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario o di altri culti ammessi dallo Stato Italiano o regolati da intese;
- Cittadini stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.