Vendite straordinarie

Con Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012, è stata approvata la nuova normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata.

L’art. 25 della Legge prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplini le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e promozionali.

In attuazione di questo articolo di legge, la D.G.R. n. 1105, del 28 giugno 2013, aggiornata con la D.G.R. n. 1619 del 19/11/2015, detta le nuove disposizioni in materia di vendite straordinarie, ossia le vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali.

Pertanto:

– per le vendite di fine stagione non è prevista la comunicazione al Comune. I saldi estivi 2022 si svolgeranno dal 1 luglio al 31 agosto 2022.

– per le vendite promozionali non è prevista la comunicazione al Comune e posso essere svolte un numero indefinito di volte in qualsiasi periodo dell’anno ad eccezione del periodo antecedente all’inizio delle vendite di fine stagione (vedi sopra). Tale divieto non si applica ai prodotti non aventi carattere di stagionalità.

– per le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente per esaurire tutte le proprie merci nei seguenti casi:

1) cessazione dell’attività;

2) trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda;

3) trasformazione o rinnovo dei locali.

Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previ comunicazione al Comune. Nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.

– per le vendite sottocosto, (disciplinate dal D.P.R. 218 del 2001) con la vendita al pubblico di uno o più prodotti (massimo 50 articoli) ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto in riferimento al prezzo praticato effettivamente al consumatore alla cassa, è necessaria la comunicazione al Comune del quantitativo e della descrizione precisa e completa degli articoli in sottocosto, del periodo di vendita degli stessi (massimo 10 giorni). L’esercente dovrà indicare all’esterno e all’interno del locale di vendita in maniera chiara ed inequivocabile i prodotti in sottocosto, il loro quantitativo per ciascun articolo e il periodo temporale di vendita.

PER LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI SOTTOCOSTO LE COMUNICAZIONI ANDRANNO INOLTRATE TRAMITE IL PORTALE “IMPRESAINUNGIORNO” ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA VENDITA STRAORDINARIA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Home – impresainungiorno.gov.it

Per presentare le pratiche il portale richiede necessariamente di essere in possesso di SPID, PEC e firma digitale valida.

 

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